Nel 2020, in occasione del settantacinquesimo anniversario della nascita dell’ONU, nella comunità internazionale è nato un acceso dibattito che aveva lo scopo di identificare le sfide più urgenti per l’attualità e il futuro, con l’obiettivo di riuscire a coordinare una risposta collettiva a problemi condivisi da tutta l’umanità.
Un anno dopo, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha presentato il rapporto Our Common Agenda, “la nostra agenda comune”, un programma ambizioso che affronta tematiche come la tutela dell’ambiente, il controllo degli armamenti e la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nei processi decisionali dell’economia e della finanza internazionali.
Particolarmente rilevante, per noi, è il passaggio dedicato allo spazio:
“Siamo in un’epoca di rinnovata esplorazione ed utilizzo dello spazio extra-atmosferico, con in corso programmi per il ritorno di esseri umani sulla Luna e il lancio di mega-costellazioni di migliaia di nuovi satelliti. […] Molti di questi sviluppi sono guidati da attori del settore privato. Ciò comporta anche nuovi rischi per la sicurezza, la protezione e la sostenibilità. L’aumento della congestione e della concorrenza nello spazio extra-atmosferico potrebbe metterne a rischio l’accesso e l’utilizzo da parte delle generazioni future. I nostri regimi di governance devono essere aggiornati in linea con questa nuova era per preservare lo spazio extra-atmosferico come un global common”.
Tradotto: un bene comune globale. Il report di Guterres è stato accolto favorevolmente dall’Assemblea Generale dell’ONU. Come conseguenza, il 22 Settembre del 2024 è stata approvata una risoluzione denominata “Pact for the Future”, che, con uno sguardo agli interessi delle generazioni presenti e future, intende prevenire una corsa agli armamenti nello spazio, e promuovere l’esplorazione dello spazio extra-atmosferico per scopi puramente pacifici. Ovvero: a beneficio di tutta l’umanità.
Eppure, tra l’agenda Guterres e la risoluzione poi approvata dall’ONU si è perso qualcosa. Mmm vediamo, che manca?…. Esatto! i Beni Comuni.
Nascita dei beni comuni
La categoria dei Beni Comuni ha un’origine antichissima, vecchia quasi quanto il concetto di proprietà. Nell’antica Roma proprietà e diritto pubblico furono i primi a manifestarsi: in età monarchica, le terre originariamente conquistate costituivano l’ager publicus ed erano sottoposte a un esercizio di sovranità collettiva associato al populus, cioè a un insieme di persone legate da un vincolo di appartenenza concreto. Ovvero, una collettività. Della res publica facevano parte anche infrastrutture fondamentali alla sopravvivenza della civitas, come gli acquedotti.
In età repubblicana, i privati potevano impossessarsi solo dell’acqua caduca, ma non gli era consentito appropriarsi dell’acqua proveniente da fonti e strutture di distribuzione, se non in piccole quantità e dietro il pagamento di un’imposta. Il diritto delle acque aveva per gli antichi romani una finalità pubblica essenziale: garantire la sopravvivenza di tutti, limitando l’ingresso dei privati nella gestione e nella commercializzazione del bene fondamentale per eccellenza. Tant’è che, in età imperiale, di fronte all’avanzata delle concessioni private, il giurista Gaio inserì l’acqua corrente tra i beni “non commerciabili”, mentre Marciano, nelle sue Institutiones, introdusse una nuova categoria giuridica, non inquadrata né nella proprietà pubblica, né in quella privata: le res communes omnium, beni naturali non escludibili poiché a uso comune di tutti gli uomini – il mare, le coste, persino l’aria e il vento rientravano in questa categoria.
Con la caduta dell’impero romano d’Occidente, venne meno l’entità statuale unitaria che emanava la legge e si sviluppò un diritto più fattuale, frutto della commistione tra l’ordinamento romano e la consuetudine orale germanica, che aveva sperimentato ampie forme di proprietà condivisa della terra. Proprio nel clima di frammentazione politica dell’età feudale si affermarono così diritti di natura collettiva su spazi liberi, destinati all’uso comune, come i diritti di pascolo e di libero accesso a boschi, fiumi e laghi. In Inghilterra, per esempio, i Beni Comuni acquisiscono storicamente la forma di “Common Lands” , mentre nei paesi scandinavi, alla libertà di transito, di raccolta, di libero accesso, necessarie alla sopravvivenza e allo sviluppo delle comunità, si affiancano anche originali elementi di tutela del paesaggio. E anche il diritto arabo prevede elementi di proprietà collettiva da parte della Umma, cioè la comunità dei fedeli.
Quella di beni comuni è, quindi, una categoria giuridica che ha accomunato gli ordinamenti e il modo di vivere di numerose culture e popolazioni, in diverse epoche storiche, e che è intimamente legata ai principi di pluralismo, sovranità, autogoverno e solidarietà su cui si basano moltissime comunità umane. E secondo noi, questa “categoria” che sembra così lontana dalla realtà merita invece di essere riscoperta.
Beni comuni: non escludibili ma soggetti a rivalità
Oggi il dibattito sui Beni Comuni è di nuovo florido. Ciò si deve in buona parte al contributo di Elinor Ostrom, premio Nobel per l’economia nel 2009, ma anche all’opera di giuristi italiani come Stefano Rodotà, Paolo Maddalena e Ugo Mattei.
Nella loro accezione contemporanea, i Beni Comuni sono risorse naturali (ma anche culturali o immateriali) condivise, che portano beneficio ai membri di una determinata comunità. Sono accessibili a tutti poiché necessari non solo alla sopravvivenza della comunità, ma anche, “per l’esercizio dei diritti fondamentali e il libero sviluppo della persona”, come ricorda proprio Rodotà.
Per questo motivo, si tratta di beni non-escludibili ma che possono essere soggetti a rivalità. Un’espressione che definirei…“intensa”. Vediamo che significa. Non-escludibilità vuol dire che un bene, un servizio o una risorsa non possono essere limitati ad alcuni clienti. E i beni comuni, per definizione, hanno questa caratteristica. Rivalità, d’altro canto, significa che il consumo di un bene da parte di qualcuno preclude ad altri la facoltà di goderne. E anche i beni comuni, quando vengono consumati, vengono in qualche misura sottratti alla comunità. Questi requisiti si applicano all’ambiente, al paesaggio, agli ecosistemi, alla biodiversità. Ma anche a foreste, montagne, ghiacciai, al patrimonio culturale. Il loro uso resta subordinato a criteri di tutela e di riproducibilità che garantiscono non solo l’interesse immediato della comunità, ma anche quello delle generazioni future. Perciò, i Beni Comuni non possono essere soggetti alla proprietà esclusiva da parte di un individuo o di un altro.
Vista in questi termini, si capisce subito quale è il potenziale pericolo (soprattutto se teniamo un occhio allo spazio, mentre parliamo apparentemente di tutt’altro) : il rischio più concreto riguarda l’appropriazione privatistica dei Beni Comuni per il profitto individuale. E qui gli esempi che si possono fare sono innumerevoli. In Inghilterra, a partire dal XVI secolo, si verificò il fenomeno delle “enclosures”, cioè la recinzione forzata delle “Common Land” da parte dei proprietari terrieri della piccola nobiltà e della nascente borghesia, che determinò l’espulsione di massa di un gran numero di contadini dalle campagne inglesi. Karl Marx, ne Il Capitale, individuò proprio nelle enclosures un passaggio essenziale per la nascita del capitalismo moderno.
Al giorno d’oggi, di fronte allo strapotere dei privati e delle multinazionali, può apparire forse ingenuo confidare nelle capacità di resistenza delle singole comunità locali. Alla partecipazione popolare, e all’ambientalismo delle collettività va affiancato un deciso intervento dello Stato costituzionale e democratico. In quest’ottica, la tutela dei Beni Comuni è inevitabilmente globale, anche se esercitata all’interno delle frontiere e delle capacità di uno stato-nazione. Prendiamo per esempio alla foresta Amazzonica: è un patrimonio ambientale essenziale per tutta l’umanità, ma rientra a tutti gli effetti nella giurisdizione del Brasile, che ne è responsabile davanti alla comunità internazionale. Fatta questa doverosa e lunga premessa, andiamo finalmente a parlare di diritto spaziale. Il rapporto Guterres, infatti, individua quattro “global commons”, beni comuni globali situati al di fuori dei confini nazionali: l’alto mare, l’atmosfera, l’Antartide e lo spazio extra-atmosferico.
Il trattato sullo spazio extra-atmosferico (OST, 1967)
L’era spaziale ha avuto formalmente inizio il 4 ottobre del 1957, quando l’Unione Sovietica riuscì a mandare in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik. Il vettore che lo trasportava, l’R-7 Semërka, era un missile balistico intercontinentale sviluppato a partire da razzi progettati per trasportare testate nucleari. Fatto che ricorda che in realtà, la corsa allo spazio, divenuta ben presto il simbolo della Guerra Fredda, non era solo una contesa per il primato tecnico-scientifico e il prestigio internazionale, ma nascondeva delle precise finalità spionistiche e militari. Anche per questo motivo, all’ombra della guerra atomica, le due superpotenze si sono rapidamente impegnate a circoscrivere giuridicamente l’operato dell’uomo in orbita e oltre, dedicando una particolare attenzione a prevenire una corsa agli armamenti anche nello spazio extra-atmosferico. Insomma, servivano delle regole.
Il 13 Dicembre del 1958 nasce il Comitato delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, il COPUOS, assistito da una piccola unità di esperti che prende il nome di Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA). Il 25 Settembre 1961, il presidente Kennedy tiene un discorso alle Nazioni Unite, in cui afferma:
“I nuovi orizzonti dello spazio extra-atmosferico non devono essere guidati dai vecchi e amari concetti di imperialismo e rivendicazioni sovrane. I freddi confini dell’universo non devono diventare la nuova arena di una guerra ancora più fredda. A tal fine, solleciteremo proposte che […] riservino lo spazio extra-atmosferico a un uso pacifico, che vietino le armi di distruzione di massa nello spazio o sui corpi celesti e che aprano i misteri e i benefici dello spazio a ogni nazione”.
Due anni dopo, i cosmonauti Yuri Gagarin e Valentina Tereshkova, primo uomo e prima donna nello spazio, visitano l’ONU e il 13 dicembre del 1963 viene adottata la “Dichiarazione dei principi giuridici che regolano le attività degli Stati nell’esplorazione e nell’uso dello spazio extra-atmosferico”, sulla base di due proposte avanzate da Stati Uniti e Unione Sovietica – una risoluzione che anticipa quella che è la vera e propria Magna Charta del diritto spaziale.
Nel 1967, a 10 anni esatti dallo storico lancio dello Sputnik, alcuni Paesi – tra cui Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito – siglano il Trattato sullo Spazio extra-atmosferico (Outer Space Treaty), che stabilisce divieti e limitazioni alle attività umane nello spazio allo scopo di mantenere la pace e di promuovere la cooperazione e la sicurezza internazionale. Questo trattato, a distanza di quasi sessant’anni, rimane il documento più potente oggi a disposizione in materia di diritto spaziale. Quindi, a costo di sembrare un po’ pedanti, andiamo ad analizzare il suo contenuto punto per punto (o quasi).
L’Outer Space Treaty calato nella realtà
Articolo 1. «L’esplorazione e l’uso dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotti a beneficio e nell’interesse di tutte le nazioni, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico o scientifico […] e in conformità con il diritto internazionale».
Espressioni come “a beneficio di tutti i popoli” o per “interesse comune di tutta l’umanità” emergono in vari punti del trattato e manifestano la concezione egualitaria e comunitarista di cui è intriso il documento. Questa visione, però, nei fatti, entra in contrasto con il principio di libertà di accesso e di indagine scientifica enunciato nello stesso articolo 1. In sostanza tutti hanno lo stesso diritto, ma soltanto un numero ridotto di nazioni è in grado di esercitarlo.
Articolo 2. «Lo spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e altri corpi celesti, non è soggetto all’appropriazione nazionale per rivendicazione di sovranità, mediante uso o occupazione, o con qualsiasi altro mezzo».
Qui troviamo un importante messaggio anticoloniale. Come ricorda Mary Jane Rubenstein nel suo libro “Astrotopia”, i concetti di frontiera e di scoperta hanno storicamente aperto la strada ad annessioni e rivendicazioni territoriali da parte delle potenze occidentali. Nello spirito del trattato invece si cerca esplicitamente di evitare che le nazioni con un passato imperialista sfruttino la propria superiorità tecnologica per riproporre vecchie categorie ormai superate dalla storia. I paesi colonialisti europei erano stati pesantemente ridimensionati dalla seconda guerra mondiale e numerose nazioni proprio in quegli anni stavano ottenendo l’indipendenza. Ciò spiega la nutrita adesione da parte dei Paesi del terzo mondo: lo spazio extra-atmosferico e gli altri corpi celesti non andavano più considerati come una terra di nessuno, ma come un’opportunità comune. Se la questione vi sembra secondaria sappiate che ci sono stati dei precedenti. Nel 1976 infatti, con la Dichiarazione di Bogotá, alcuni paesi della fascia equatoriale avevano tentato di rivendicare una giurisdizione territoriale sulle orbite geostazionarie. I satelliti su queste orbite infatti stazionano sempre sopra lo stesso punto della superficie terrestre. Perciò, agli occhi dei paesi firmatari, era come se si muovessero all’interno di una proiezione del loro territorio nazionale, in un concetto molto simile a quello spazio aereo. Grazie all’articolo 2 dell’Outer Space Treaty fortunatamente da allora non se ne è più parlato, ma il divieto di “appropriazione nazionale” lascia numerose questioni aperte: ci si chiede ancora, infatti, se il divieto valga anche per i privati e per le attività di sfruttamento. Allora il problema non si poneva, perché nel lontano ‘67 il cosiddetto space mining era oggetto al massimo di fantascienza, ma oggi potrebbe non essere più così.
Articolo 4. Impone il divieto di “stabilire basi, installazioni e fortificazioni militari”, di “testare ogni tipo di armi, di condurre manovre militari” su altri corpi celesti, nonché di utilizzare o “allocare armi nucleari o qualsiasi altro tipo di armi di distruzione di massa in orbita terrestre”, sulla Luna o su altri corpi celesti.
Mm, ma il diavolo sta nei dettagli. Avete notato la sottigliezza? Il semplice transito di armi di distruzione di massa non è vietato. È proibito soltanto posizionare le armi in orbite stabili attorno alla Terra.
Quindi i missili balistici intercontinentali sono salvi e i leader mondiali possono ancora giocare alla guerra nucleare. Nulla vieta poi di militarizzare le orbite e lo spazio con armi dal potenziale distruttivo minore. Sistemi co-orbitali, proiettili perforanti e polpette di tungsteno à la rod from god sono, al momento, tutte consentite. Inoltre, il divieto di porre basi e installazioni e di condurre manovre militari è valido soltanto per gli altri corpi celesti, ma non è esteso alle orbite. E infatti, sempre all’Articolo 4 troviamo scritto: “Non sarà vietato l’impiego di personale militare per la ricerca scientifica o per qualsiasi altro scopo pacifico”. Ecco che tornano i militari come forza di pace, fantastico. E con questo, l’Outer Space Treaty fornisce la base giuridica che ha consentito a Donald Trump di istituire, nel 2019, la US Space Force, il ramo delle forze armate statunitensi dedicato all’astronautica militare.
Articolo 6. “Gli Stati Parte del Trattato avranno la responsabilità internazionale per le attività […] svolte da agenzie governative o da entità non governative […]. Le attività di enti non governativi nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, richiederanno l’autorizzazione e la supervisione continua da parte dello Stato competente”.
Questo è il motivo per cui il DDL Spazio, fortemente voluto dal governo Meloni, prevede un regime di autorizzazione per le attività spaziali dei privati. Il trattato anticipa poi molte altre questioni, di natura tecnica o amministrativa, come l’assistenza da prestare agli astronauti in difficoltà, la giurisdizione sui satelliti e risarcimenti vari, su cui il COPUOS produrrà ben tre trattati internazionali. E affronta anche temi decisamente interessanti. Per esempio, all’articolo IX viene enunciato per la prima volta un principio di ecologia spaziale. Si richiede infatti di “evitare la contaminazione” della Luna e degli altri corpi celesti, e della Terra, potenzialmente coinvolta dal rientro di materiale extraterrestre.
Il Moon Treaty, il trattato che nessuno voleva
I principi dell’Outer Space Treaty vengono riaffermati nel 1979 con il Trattato sulla Luna, ma diciamo che qua sembrano tutti un po’ poco convinti, Stati Uniti e Unione Sovietica in testa: pensate che per raggiungere il numero minimo di 5 nazioni necessario per l’entrata in vigore ci vorranno ben 5 anni! Ma poi, andiamo a vedere di chi sono le firme. Il Moon Treaty viene firmato e ratificato da Paesi con un ruolo assolutamente marginale nell’esplorazione spaziale, e ovviamente mancano del tutto le grandi potenze.
Tra i firmatari soltanto pochissimi paesi, tra cui Australia, Cile, Kazakistan, Pakistan e Turchia hanno un’agenzia spaziale. Il Venezuela è stato l’ultimo a unirsi, nel 2016, mentre l’Arabia Saudita ha notificato l’uscita dal trattato nel 2023 e c’è la possibilità che venga seguita anche dall’Australia. Francia, India e Romania l’hanno solo firmato, senza mai ratificarlo.
Ma come mai tutta questa ostilità? Diciamo che il suo contenuto è decisamente più esplicito e meno soggetto ad interpretazioni. E presenta alcuni elementi di novità. Per quanto riguarda l’esplorazione e nell’utilizzo della Luna, per esempio, l’articolo 4 tiene “in debito conto l’interesse delle generazioni presenti e future, nonché la necessità di promuovere standard di vita più elevati e condizioni di progresso e sviluppo economico e sociale”. Una prima testimonianza di quel principio di solidarietà intergenerazionale che troviamo anche nel rapporto Guterres. Nell’articolo 7 viene chiesto agli Stati firmatari di “adottare misure per prevenire l’alterazione dell’equilibrio ambientale esistente”. Una formula che rischia di mettere la parola fine alle prospettive di sfruttamento commerciale da parte di soggetti privati, specialmente se combinata a quanto scritto nell’articolo 11. Qui infatti leggiamo che: “Né la superficie né il sottosuolo della Luna, né alcuna sua parte o risorsa naturale in loco, diventeranno proprietà di alcuno Stato, di un’organizzazione internazionale […] o nazionale, o di un’entità non governativa o di una persona fisica”. Uno status che non può essere modificato neanche se qualcuno dovesse collocarci “personale, veicoli spaziali, attrezzature, strutture, stazioni e installazioni”.
Ma non solo. È prevista infatti un’equa ripartizione dei benefici derivanti dalle risorse lunari, che tiene in particolare considerazione gli interessi e le esigenze dei Paesi in via di sviluppo. Il Moon Treaty si pone quindi all’avanguardia nel considerare lo spazio e i corpi celesti alla stregua di Beni Comuni. E lo afferma esplicitamente: sempre per l’articolo 11 infatti, “la Luna e le sue risorse naturali sono patrimonio comune dell’umanità”. Non ci sorprende troppo che il Trattato sulla Luna sia stato fortemente osteggiato da interessi economici e politici conservatori. Pare che l’amministrazione Carter fosse favorevole alla sua approvazione; il trattato, però, incontrò una fortissima opposizione da parte della United Technologies Corporation, multinazionale produttrice, tra l’altro, di motori aeronautici e sistemi missilistici, e della Aerospace Industries Association, l’associazione di categoria che riunisce le maggiori industrie della difesa e del settore aerospaziale statunitense. Ma l’opposizione al trattato veniva anche della L5 Society, che già a metà degli anni ‘80 contava circa diecimila affiliati.
E qua vale la pena di fare una piccola digressione. La L5 Society era stata fondata nel 1975 per promuovere le idee di Gerard O’Neill, fisico di Princeton che proponeva di trasferire nello spazio tutta l’industria pesante e gran parte della popolazione umana, in colonie cilindriche rotanti situate nei punti di Lagrange, tra cui proprio L5. Ma prevedeva anche di scavare nuove colonie extraterrestri negli asteroidi, utilizzando il materiale estratto lì in loco. E tutto questo, si capisce, sarebbe impossibile se dovessimo rispettare i vincoli ambientali e giuridici del Trattato sulla Luna. A un primo sguardo, le idee di O’Neill possono sembrare dei vaneggiamenti a cui non dare troppo peso. E invece, non ci crederete, oggi c’è qualcuno che pensa di soddisfare i crescenti fabbisogni delle industrie più energivore proprio mediante la colonizzazione spaziale. E questo qualcuno è pure miliardario, e lo conoscete tutti. Parliamo di Jeff Bezos, che guardacaso al college ha seguito le lezioni di O’Neill.
Il diritto spaziale secondo Trump (e non solo)
In ogni caso, a partire dalla controrivoluzione neoliberista di Ronald Reagan, il Trattato sulla Luna è diventato lettera morta. E negli ultimi anni la situazione ha continuato a peggiorare. Nel 2015, in un contesto di nuova corsa allo spazio, dovuto ai successi del programma spaziale cinese e al rinnovato protagonismo dei privati, il Congresso USA ha approvato il Commercial Space Launch Competitiveness Act, che autorizza le società statunitensi ad “impegnarsi nell’esplorazione commerciale e nello sfruttamento delle risorse spaziali”, quindi della Luna, degli asteroidi, ed in futuro anche di Marte e di altri corpi celesti. Inoltre, riconosce ai cittadini statunitensi il “diritto a qualsiasi risorsa spaziale ottenuta, compreso il possesso, la proprietà, il trasporto, l’uso e la vendita”. Provvedimenti simili sono stati adottati dal Giappone, dagli Emirati Arabi Uniti e, in Europa, dal Lussemburgo.
Lo “Space Act” è una legge bipartisan, votata sia dai democratici che dai repubblicani. Per la sua approvazione si sono spese aziende come la Planetary Resources, la Deep Space Industries e la Bigelow Aerospace, che già puntavano ai profitti derivanti dallo sfruttamento di risorse spaziali. Avete capito bene, puntavano, perché tutte e tre hanno chiuso tra il 2018 e il 2020. Più che aziende specializzate in space mining, per citare il Marrucci, che se ne è occupato per Report qualche anno fa, sembravano aziende specializzate in video promozionali di space-mining: hanno tirato avanti giusto il tempo necessario a raccogliere un bel po’ di finanziamenti da privati e, nel caso di Planetary Resources, ben 25 milioni di soldi pubblici da parte del Lussemburgo.
Ma non è finita qui. Il 6 aprile 2020, infatti, “the Donald” scopre la Luna. In piena continuità con l’operato del Congresso, il presidente degli Stati Uniti firma un ordine esecutivo clamoroso. Una vera e propria prova di forza per ridefinire il contesto legale vigente e dare così inizio allo sfruttamento delle risorse lunari. Ma stavolta sul serio. Leggiamolo insieme, perché il testo è veramente agghiacciante. E partiamo dalla premessa, che diciamo è giusto un po’ ideologica: secondo Trump “le esplorazioni di successo a lungo termine e le scoperte scientifiche della Luna, di Marte e di altri corpi celesti richiederanno una collaborazione con entità commerciali per recuperare e utilizzare risorse”. Una profezia tra l’altro destinata ad avverarsi, vista la destrutturazione a cui sta andando incontro la NASA.
Ma c’è un problema, un grosso problema: “la mancanza di certezze riguardo ai diritti di sfruttamento delle risorse spaziali da parte di soggetti privati […] ha scoraggiato alcune imprese a partecipare al programma spaziale”. E se il limite è la legge, allora la soluzione è semplice. Cambiare la legge. Proprio per questo motivo, come primo passo, l’ordine esecutivo firmato da Trump si scaglia contro il Trattato sulla Luna, declassato persino da un punto di vista verbale. Nel testo, infatti, non viene chiamato più Treaty, trattato, ma Agreement, accordo: “Gli Stati Uniti non ritengono che l’Accordo sulla Luna sia uno strumento efficace o necessario per guidare gli Stati nazionali […]. Il Segretario di Stato si opporrà a qualsiasi tentativo da parte di qualsiasi altro stato o organizzazione internazionale di trattare l’Accordo sulla Luna come […] espressione del diritto internazionale consuetudinario”.
Per farlo, il governo statunitense si propone come garante per le aziende che puntano a investire nello space mining, anche al di fuori dell’interpretazione della comunità internazionale. Queste ultime non opereranno più quindi entro un rapporto di solidarietà e collaborazione tra Stati, ma secondo leggi nazionali cucite su misura. Siamo all’inizio di una vera e propria corsa all’oro. “Lo spazio extra-atmosferico”, si legge infatti, è “un dominio legalmente e fisicamente unico dell’attività umana e gli Stati Uniti non lo considerano un bene comune”. E siamo alle solite. Una riproposizione della debolezza cronica del diritto internazionale, che fa affidamento sulla correttezza tra i singoli Stati, spesso però incrinata dai rapporti di forza, / con gli USA che utilizzano il loro potere contrattuale per strappare al resto del mondo accordi bilaterali e multilaterali che favoriscano la loro visione (e le loro aziende). Un approccio più volte criticato da paesi come il Belgio, la Cina e la Federazione Russa, e che si è comunque concretizzato negli Accordi di Artemis, dell’ottobre 2020.
Il fantastico mondo di Artemis
Il programma spaziale Artemis, sulla carta, è molto ambizioso. Ha lo scopo di riportare un equipaggio sulla Luna per stabilirci in seguito un avamposto, nella prospettiva dell’esplorazione di Marte. La NASA e i suoi partner pianificano di costruire una base in corrispondenza del Polo Sud lunare, dotato di un modulo abitabile e di sistemi di utilizzo delle risorse estratte localmente. “Le risorse”, si legge, “potrebbero portare a operazioni più sicure ed efficienti, con una minore dipendenza dai rifornimenti provenienti dalla Terra. […]” Si parla di “scomporre i minerali e i composti presenti in natura sulla Luna e convertirli in materiali di consumo per l’uomo o addirittura in propellente. Altre potenziali applicazioni a lungo termine potrebbero portare alla lavorazione dei metalli extraterrestri e alla costruzione di habitat.” Si prevede poi che l’agenzia spaziale effettui un primo acquisto delle risorse ottenute dal suolo lunare. Il tutto a un prezzo simbolico, al solo fine di stabilire un precedente giuridico che faccia testo per il futuro.
E non poteva mancare la beffa. Negli accordi di Artemis esiste anche una sezione intitolata “Protecting Heritage”. Ma in questo caso il patrimonio da proteggere non è il paesaggio del nostro unico satellite naturale, ma i manufatti statunitensi (precisazione necessaria)lasciati sulla Luna, inclusi i veicoli spaziali abbandonati e altre testimonianze dell’età dell’oro. Ma i 12 ragazzoni che hanno camminato sulla Luna, tutti statunitensi, non ci hanno lasciato mica solo le bandiere e le placche commemorative. Tra i diversi chili di immondizia che potrebbero entrare a far parte dello splendido percorso museale immaginato da Artemis, ci sono anche 96 sacche che contengono feci, urina e vomito degli eroi nazionali!
Ma non finisce qui. Prevedendo che la proliferazione delle attività spaziali possa in futuro mettere in pericolo sia i veicoli spaziali che gli equipaggi e aumentare i rischi di conflitto, gli Accordi Artemis arrivano a instaurare delle cosiddette “safety zone”, zone di sicurezza che richiedono dei meccanismi di notifica e coordinamento per gli attori che vorranno accedervi. L’obiettivo dichiarato è quello di facilitare le operazioni di prossimità sia sulla Luna che in altri luoghi dello spazio extra-atmosferico, ma questa faccenda delle safety zone solleva diversi dubbi. La questione, come al solito, è tutt’altro che lontana dalla realtà. Pensate che già nel 2013 la Bigelow Aerospace (che avrà anche chiuso ma ci lascia con una bella eredità) aveva esplicitamente chiesto alla Federal Aviation Administration, di prevedere l’instaurazione di una zona operativa in cui altre entità non avrebbero potuto entrare. Non vi stupirà sapere che la FAA rispose con toni tutt’altro che indignati:
“Riconosciamo la necessità del settore privato di proteggere i propri beni e il proprio personale sulla Luna o su altri corpi celesti. (…) In conformità con le linee guida del Congresso, intendiamo sfruttare l’attuale autorità di rilascio delle licenze di lancio della FAA per incoraggiare gli investimenti del settore privato nei sistemi spaziali, garantendo che le attività commerciali possano essere condotte in regime di non interferenza”.
Questo succedeva dieci anni fa! Oggi, la palla torna nelle mani di Trump, quello che ha negato la fondatezza del Moon Treaty. Uno che, nel giro di pochi anni, ha deciso di applicare la stessa logica imperialista delle guerre del guano dell’Ottocento prima ai corpi celesti, e poi alle risorse minerarie che giacciono in acque internazionali, con il recentissimo ordine esecutivo sul Deep Sea Mining. Spazio e oceano, in questo senso, sono molto simili. Ambienti in larga parte sconosciuti, in cui si scontrano l’interesse delle generazioni future e gli appetiti insaziabili di miliardari cinquanta-settantenni in cerca di un’ennesima, inesauribile, “età dell’oro”. Ma di questo ne parliamo un’altra volta.











se si comsiderano gli effetti della geo-ingegneria tramite la dispersione di componenti come bario aluminnio etc. con lo scopo di manipolare il clima non si puo’ che sorridere di fronte a queste belle proposte
….sic